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CONTRATTI AGROALIMENTARI NUOVE NORME IN VIGORE DAL 24/10/2012

Dallo scorso 24/10/2012 sono entrate in vigore le norme sui contratti agroalimentari che prevedono obbligo del contratto di vendita in forma scritta per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari (articolo 62 del Dl 1/2012 e legge 27/2012) e termini molto stringenti per i pagamenti (30 giorni per i prodotti deteriorabili e 60 per gli altri. Termini che decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura (ad esempio per i beni consegnati dal 24 ottobre la fattura può essere emessa il 15 novembre e i 30 giorni decorrono dal 30 novembre compreso; quindi il pagamento deve avvenire entro il 29 dicembre, o il 28 gennaio 2013 se i prodotti non sono deteriorabili).

In sintesi le compravendite di prodotti agricoli e alimentari sono regolate dal 24 ottobre 2012 dall’articolo 62 del Dl 1/2012 che prevede:

obbligo della stesura del contratto in forma scritta;

obbligo di rispettare determinati termini di pagamento;

divieto di pratiche commerciali sleali.

Le nuove norme non si applicano in caso di: conferimenti di prodotti agricoli e ittici alle società cooperative agricole, comprese le organizzazioni dei produttori di cui il produttore è socio; cessioni istantanee e cioè quelle per le quali il pagamento è contestuale alla consegna; cessioni nei confronti di privati consumatori.

Il contratto di vendita avente per oggetto prodotti agricoli e alimentari, ovvero quelli destinati a essere ingeriti da esseri umani, deve avere la forma scritta a pena di nullità. Il contratto deve contenere: durata; quantità del prodotto; caratteristiche del prodotto; prezzo; modalità di consegna e di pagamento.

I termini di pagamento sono di 30 giorni per i prodotti agricoli e alimentari deteriorabili e di 60 giorni per gli altri prodotti agricoli e alimentari. Tali termini decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura con obbligo di applicazione degli interessi di mora che, fino al 31/12/2012, ammontano al 10% (tasso Bce 1% maggiorato di 7 punti + 2 punti fissati dalla normativa).

Nella ns. sezione Utilita’ è disponibile un fac-simile di contratto di fornitura agroalimentare conforme all’art. 62 D.l. 01/2012.