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NUOVE REGOLE SU ANATOCISMO DAL 01/10/2016

Il DM n. 343 del 3.08.2016 emanato dal MEF fissa, a decorrere dal 1 ottobre 2016, le seguenti regole in tema di anatocismo (art. 120, comma 2, TUB): – nei rapporti di conto corrente deve essere assicurata la stessa periodicità, non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori; – gli interessi sono conteggiati il 31/12 di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto; – gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora; – gli interessi maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale; – gli interessi debitori divengono esigibili il 1 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; – al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni prima che gli interessi maturati divengano esigibili.