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PLIT PAYMENT – CHIARIMENTI A.E.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/2017 ha fornito chiarimenti sul meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72. Con tale intervento normativo è stato esteso, a decorrere dall’1.7.2017, l’ambito di applicazione dello “split payment”: i) non solo alla Pubblica Amministrazione (come definita dall’art. 1, co. 2, della L. 196/2009), ma anche ad altre società controllate o collegate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (o dagli enti pubblici territoriali) e alle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana; ii) anche alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte (es. prestazioni professionali, prestazioni degli agenti e mediatori). A seguito della pubblicazione definitiva degli elenchi (recante l’indicazione puntuale dei soggetti riconducibili nell’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti), non è più necessario che, su richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o committenti rilascino un documento attestante la loro riconducibilità o meno alla disciplina in argomento. La  nuova procedura di consultazione è reperibile al seguente indirizzo http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/ dal quale è possibile effettuare la ricerca di un soggetto presente negli elenchi attraverso il suo codice fiscale o denominazione. Nella suddetta applicazione messa a disposizione del MEF non sono contemplate le P.A. (pubbliche amministrazioni) per le quali, ai  fini dello split payment, occorre fare riferimento all’elenco IPA pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it Lo Split Payment non si applica: i) se l’operazione viene resa nei confronti di esportatori abituali che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza pagamento dell’imposta, ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72; ii) alle operazioni permutative ex art. 11 del DPR 633/72 (rilevando, ai fini dello split payment, soltanto gli eventuali conguagli); iii) in caso di compensazioni di crediti contrapposti tra fornitore e acquirente, posto che entrambi rientrino tra i soggetti destinatari dello split payment. Il meccanismo dello split payment prevale sul regime dell’IVA per cassa (art. 32-bis del DL 83/2012). Tuttavia in ragione dell’incertezza che ha caratterizzato l’attuazione della nuova disciplina in materia è stata riconosciuta la non applicabilità delle sanzioni in caso di comportamenti irregolari attuati dai soggetti IVA successivamente all’1.7.2017 e fino al 6.11.2017 purché l’IVA sia stata assolta.