News da Battistini e Sirri

OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO

Come noto, a decorrere dal 2012 è previsto il divieto di effettuare pagamenti in denaro contante tra soggetti diversi in un’unica soluzione di importo pari o superiore a € 1.000. L’art. 3, comma 1, DL n. 16/2012, ha aumentato il predetto limite a € 15.000 per gli acquisti effettuati presso i soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter, DPR n. 633/72 (commercianti al minuto, alberghi, ristoranti), da parte di turisti con cittadinanza extraUE (non residenti in Italia). L’art. 8, comma 15, D.Lgs. n. 90/2017, ha ridotto detto limite da € 15.000 a € 10.000 a decorrere dalle operazioni effettuate dal 4.7.2017. Ne consegue che per le operazioni effettuate: fino al 3.7.2017 rileva il limite di € 15.000; dal 4.7.2017 rileva il limite di € 10.000. A carico dei predetti operatori che intendono “beneficiare” del maggior limite (€ 15.000 / 10.000) per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti extraUE, è prevista la seguente procedura: inviare una comunicazione preventiva telematico all’Agenzia delle Entrate. Nella comunicazione va indicato, tra l’altro, il c/c utilizzato dal cedente / prestatore; acquisire dal cliente: fotocopia del passaporto; autocertificazione ex DPR n. 445/2000 attestante la cittadinanza e la residenza (non italiana); versare il denaro incassato sul proprio c/c nel primo giorno feriale successivo all’operazione consegnando alla Banca / Posta copia della ricevuta dell’invio della predetta comunicazione; inviare un’apposita comunicazione All’Agenzia delle Entrate con riguardo alle operazioni in esame di importo unitario pari o superiore a € 1.000 e fino a € 14.999,99 / 9.999,99. La deroga non interessa le operazioni di importo pari o superiore a € 15.000 / 10.000 per le quali permane il divieto del trasferimento del denaro in contante.