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Contratti agroalimentari: alcuni chiarimenti del MIPAAF
Nuovo chiarimento del MIPAAF sui contratti agroalimentari: La carne congelata è “deteriorabile”, così come tutti i tipi di latte, e quindi il pagamento del corrispettivo dei relativi contratti deve essere eseguito entro il termine di 30 giorni. Sono altre due risposte fornite dal Ministero delle Politiche Agricole e forestali (MIPAAF) sulle nuove regole dei contratti agroalimentari di cui all’art. 62 del DL n. 1/2012 (conv. L. n. 27/2012). Il Ministero, inoltre, ha richiamato l’attenzione degli operatori sulla necessità di utilizzare, soprattutto per i tipi di latte, l’aggettivo “deteriorabile” anziché “deperibile”. Nell’attesa di eventuali modifiche, il regolamento di attuazione della nuova disciplina, approvato con DM n. 199/2012, è stato pubblicato sulla Gazzetta n. 274/2012. Tale decreto interministeriale indica anche i principi di buone prassi e gli esempi di slealtà e di correttezza per ogni pratica. In particolare, è utile ricordare le seguenti definizioni:
– prodotti agricoli: i prodotti di cui all’allegato I richiamato dall’art. 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (animali vivi, carni e frattaglie commestibili, latte e derivati del latte, piante vive, legumi, ortaggi, frutta, cereali, pesci); – prodotti alimentari: i prodotti di cui all’art. 2 del regolamento CEE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, vale a dire qualsiasi sostanza (prodotto o derrata) trasformata (in tutto o in parte) o non trasformata destinata a essere ingerita (o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerita) da esseri umani. Sono esclusi, ad esempio, i mangimi, i medicinali, i cosmetici, il tabacco e le sostanza stupefacenti; – prodotti deteriorabili: i prodotti di cui all’art. 62, comma 4, del DL n. 1/2012 come, ad esempio, i prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati o sfusi; – consumatore finale: la persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; – cessione dei prodotti agricoli e alimentari: il trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, a fronte del pagamento di un prezzo, la cui consegna è eseguita nel territorio dello Stato; – interessi legali di mora: gli interessi semplici di mora calcolati a un tasso che è pari al tasso di riferimento come definiti dal DLgs. n. 231/2002, recante “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”; – tasso di riferimento: il tasso di interesse come definito dal citato DLgs. n. 231/2002 e così applicato: per il primo semestre dell’anno in questione, quello in vigore al 1° gennaio di quell’anno; per il secondo semestre dell’anno in questione, quello in vigore il 1° luglio di quell’anno; – saggio degli interessi: il tasso complessivo degli interessi da applicare al corrispettivo dovuto, al netto delle maggiorazioni di legge; – contratto quadro, accordo quadro o contratto di base: gli accordi, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, fra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. Con riferimento ai prezzi, il contratto quadro potrà individuare le modalità di determinazione del prezzo applicabile al momento dell’emissione del singolo ordine, mentre nei contratti conclusi con le centrali dovranno essere indicati in allegato i nominativi degli associati che ne fanno parte che hanno conferito il mandato. È fatta salva la definizione di contratto quadro di cui all’art. 1, lett. f), del DLgs. n. 102/2005, cioè del contratto concluso tra le organizzazioni di produttori e le organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione; – accordi interprofessionali: gli accordi conclusi tra gli organismi di cui all’art. 12, comma 1-bis del vigente DLgs. n. 173/1998, ossia gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, trasformazione, commercio e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Si ricorda infine che, nel novero delle pratiche sleali, rientrano, ad esempio, l’indicazione di termini e condizioni generali che non facilitano l’attività commerciale e la cessazione unilaterale della relazione commerciale senza preavviso, oppure con un preavviso troppo breve e senza una ragione obiettivamente giustificabile (ad esempio, mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita). Parimenti costituisce un esempio di pratica sleale la vendita condizionata, cioè imporre alla controparte l’acquisto o la fornitura di una serie di prodotti o servizi collegati a un’altra serie di prodotti o servizi (anche se proveniente da una parte terza).
- 28 novembre 2012
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