Comunicato n. 14: Le principali novità del D.L. n. 34 del 19.5.2020 (c.d. Decreto rilancio)
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 34 del 19.5.2020 meglio noto come (D.L. Rilancio) che contiene una serie di misure tese a favorire il rilancio dell’economia e offrire un sostegno concreto a lavoratori e famiglie in difficoltà
Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti
L’art. 25 del DL “Rilancio” prevede un contributo a fondo perduto per imprese (anche agricole) e professionisti in presenza di un calo del fatturato/corrispettivi, che verrà erogato previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, autocertificando la sussistenza dei requisiti previsti. Il contributo spetta a condizione che il contribuente non abbia diritto alla percezione delle seguenti indennità previste dal DL 18/2020, vale a dire: l’indennità di cui all’art. 27 del decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS; l’indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo.
Condizione per accedere al contributo è che nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal mese di gennaio 2019 il contributo spetta comunque, a prescindere dal requisito di cui sopra.
In presenza della richiamata riduzione del fatturato, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Tale percentuale è così determinata:
20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari);
15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta di cui sopra;
10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nello periodo d’imposta di cui sopra.
In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore:
a 1.000 euro per le persone fisiche;
a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo
Il D.L. Rilancio ha previsto un nuovo credito d’imposta per imprese, professionisti ed enti non commerciali, sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati: allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico; all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; allo svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali. Il credito d’imposta non spetta a tutti i soggetti indistintamente, ma è riservato esclusivamente ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. rilancio (ossia 2019 per i soggetti solari). Le “strutture alberghiere e agrituristiche” possono, invece, beneficiare dell’agevolazione indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Il credito d’imposta in esame è pari:
al 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo ovvero;
al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo.
Il credito d’imposta in commento è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; può essere utilizzato in compensazione (con altre imposte e contributi), successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni;
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Il D.L. “Rilancio” introduce un nuovo credito d’imposta del 60% per le spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 80.000,00 euro, dai:
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 del D.L. rilancio (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema) associazioni, fondazioni e agli altri enti privati compresi gli enti del terzo settore;
Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per: il rifacimento di spogliatoi e mense; la realizzazione di spazi medici; ingressi e spazi comuni; l’acquisto di arredi di sicurezza.
L’agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti
Indennità a favore di lavoratori autonomi e imprenditori
Il DL “Rilancio” prevede che le diverse indennità previste dal DL 18/2020 per marzo, erogate da INPS, enti previdenziali privati oppure dalla società Sport e Salute spa, sono estese anche al mese di aprile 2020.
Indennità per il mese di aprile
Per il mese di aprile 2020, l’indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie: lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS; lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni; lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo; lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio; collaboratori sportivi.
Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro.
Indennità per il mese di maggio
Per il mese di maggio 2020 l’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.
L’indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:
collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020.
Indennità per i lavoratori domestici
È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio.
Esonero dal pagamento del saldo IRAP 2019 e prima rata dell’acconto IRAP 2020
L’art. 24 del DL “Rilancio” prevede, a favore di imprese e lavoratori autonomi, l’esclusione dal versamento:
del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”), fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo d’imposta;
della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).
L’agevolazione compete indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi del 2020 ed è applicabile alle imprese e a lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL (vale a dire, nel 2019, per i soggetti “solari”), hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro.
Sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di maggio
L’articolo 126 del D.L. rilancio prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) e dall’articolo 18 D.L. 23/2020 (Decreto “liquidità”). In particolare, viene sostanzialmente unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.
Viene altresì prorogato al 16 settembre 2020 il termine del versamento, in autoliquidazione, delle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973 per le quali i soggetti interessati (lavoratori autonomi e agenti) hanno richiesto la non applicazione nel periodo tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.
Interventi di riqualificazione energetica, antisismici e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
Il DL “Rilancio” prevede la detrazione del 110% delle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 per:
specifici interventi di riqualificazione energetica;
interventi di riduzione del rischio sismico;
installazione di impianti fotovoltaici; installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
La detrazione del 110%, inoltre:
deve essere ripartita in 5 rate di pari importo;
si applica soltanto agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
L’aliquota del 110% non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale
Viene prevista, inoltre, la possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione per:
tutti gli interventi agevolati per i quali viene innalzata la detrazione al 110%;
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;
tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici previsti dall’art. 14 del DL 63/2013;
adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013;
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’articolo 1, comma 219, Legge 160/2019;
installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, co. 1, lett. h) del DPR 917/1986;
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16 ter del D.L. 63/2013.
In caso di opzione per la trasformazione delle detrazioni in credito d’imposta, il contribuente potrà utilizzare lo stesso in compensazione (con altri tributi e contributi) sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta deve essere usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, con la precisazione però che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non potrà essere fruita negli anni successivi e nemmeno essere richiesta a rimborso.
Investimenti per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
L’art. 26 del DL 19.5.2020 n. 34 prevede un’agevolazione per gli aumenti di capitale operati nel 2020 dalle società di capitali che:
nel 2019, hanno realizzato un volume di ricavi tra 5 e 50 milioni di euro;
hanno subito, nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020, una riduzione dei ricavi di oltre il 33% rispetto all’analogo bimestre del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
In tali casi:
al soggetto che effettua il conferimento compete un credito d’imposta del 20% delle somme versate, con un limite massimo all’investimento di 2 milioni di euro;
alla società compete un credito d’imposta parametrato alle perdite realizzate nel 2020 e all’aumento di capitale.
La somma di tali crediti non può eccedere 800.000,00 euro.
- 21 maggio 2020
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