Comunicato n. 15: CREDITO D’IMPOSTA 60% SANIFICAZIONE fino a 60.000
Il DL Rilancio (DL 19.5.2020 n. 34) ha introdotto significative misure agevolative per imprese e professionisti gravate delle spese connesse alla sanificazione necessarie per conformarsi ai protocolli “anti-contagio”. È previsto, in particolare, un credito d’imposta a favore degli esercenti l’attività d’impresa, arte o professioni nonché degli enti non commerciali, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino al massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Il DL 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. DL “Rilancio”), pubblicato in G.U. Serie Generale 19 maggio 220 n.128 – Suppl. Ordinario n. 21, ha stabilito l’abrogazione delle precedenti disposizioni del DL Cura Italia, facendo confluire la disciplina del credito d’imposta per la sanificazione in una nuova norma: l’art. 125.
Ai sensi dell’art. 125 del DL Rilancio, è previsto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Tale credito spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Nell’ambito applicativo dell’agevolazione sono incluse le spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, ma anche i dispositivi di protezione individuale e quelli atti a garantire la salute di lavoratori e utenti (in aderenza all’orientamento precedentemente espresso dall’Agenzia delle Entrate per l’analogo credito d’imposta previsto dai precedenti DL “Cura Italia” e “Liquidità”, ora abrogati, nella circ. 13 aprile 2020 n. 9. Si veda, sul punto, il paragrafo precedente).
Sono ammesse, infatti, al “nuovo” credito d’imposta le spese sostenute per:
– la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività (lett. a);
– l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (lett. b);
– l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti (lett. c);
– l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b) (cioè diversi da quelli di protezione individuale), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (lett. d);
– l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (lett. e).
In merito alle modalità di impiego dell’agevolazione, sono fornite precise indicazioni dal comma 3 del suddetto art. 125. Segnatamente, il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione mediante il modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
È altresì previsto che il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP, restando, pertanto, fiscalmente irrilevante per il beneficiario.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, alternativamente all’utilizzo diretto, in virtù dell’art. 122 del DL Rilancio, il credito d’imposta può costituire oggetto di cessione, ancorché parziale, a favore di altri soggetti, ivi compresi gli intermediari bancari e finanziari.
In tale ipotesi, il credito d’imposta ceduto è fruibile dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, pertanto, può anche essere portato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/1997, fermo che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere né utilizzata negli anni successivi né chiesta a rimborso.
Si tenga presente che, allo stato attuale, non è ancora possibile l’elargizione del credito di imposta in favore dei beneficiari. Il credito di imposta non è, infatti, riconosciuto automaticamente, essendone rimessa l’individuazione dei criteri e le modalità di applicazione e di fruizione – anche al fine del rispetto del limite di spesa (cfr. art. 125 comma 4) – ad un provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle Entrate, “da adottare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge”.
- 22 maggio 2020
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