Esenzione Iva per le cessioni di mascherine
L’articolo 124 del D.L. 34/2020 ha previsto un particolare trattamento Iva applicabile alle cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in corso. In particolare, è stato introdotto:
– un regime di esenzione Iva, con riconoscimento del diritto alla detrazione “a monte”, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del DPR 633/72, per le cessioni effettuate entro il prossimo 31 dicembre 2020;
Il trattamento di esenzione con diritto alla detrazione (c.d. ad “aliquota zero”) comporta che il fornitore non addebita l’Iva sulla cessione, potendo però detrarre l’imposta pagata “a monte” per acquistare, importare o produrre tali beni. Conseguentemente, l’imposta eventualmente assolta sugli acquisti di beni connessi all’emergenza Covid-19 sarà detraibile secondo le disposizioni di cui agli articoli 19 e seguenti del DPR 633/72, ossia nella misura in cui tali acquisti siano inerenti all’attività d’impresa o professionale, ovvero non siano destinati ad altra attività estranea a essa o alla sfera personale del soggetto passivo.
– l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% (inserita nel nuovo n. 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/72) per le cessioni effettuate a decorrere dall’1 gennaio 2021.
Regime di esenzione con diritto alla detrazione (c.d. “aliquota zero”)
Sino al prossimo 31 dicembre 2020, vige, come detto, il regime di esenzione Iva per le cessione di beni indicati nel nuovo n. 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/72.
Beni indicati al n. 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/72
Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva
Monitor multiparametrico anche da trasporto
Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale
Tubi endotracheali
Caschi per ventilazione a pressione positiva continua
Maschere per la ventilazione non invasiva
Sistemi di aspirazione
Umidificatori
Laringoscopi
Strumentazione per accesso vascolare
Aspiratori elettrici
Centrali di monitoraggio per terapia intensiva
Ecotomografi portatili
Elettrocardiografi
Tomografi computerizzati
Mascherine chirurgiche
Mascherine Ffp2 e Ffp3
Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici)
Termometri
Detergenti disinfettanti per mani
Dispenser a muro per disinfettanti
Soluzioni idroalcoliche in litri
Perossido al 3% in litri
Carrelli per emergenza
Estrattori RNA
Strumentazione per diagnostica per Covid-19
Tamponi per analisi cliniche
Provette sterili
Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo
Le cessioni di beni necessari al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (esenti da IVA pur con diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 19 del DPR 633/72) possono essere rappresentate nella fattura elettronica utilizzando il Codice Natura N4 (esente) e riportando nel Riferimento Normativo la dicitura “Fattura emessa ai sensi dell’art. 124 c.2 del D.L. 34/2020”.
Con la circolare n. 12/D/2020, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che, per le cessioni di beni destinati alla gestione e al contenimento dell’emergenza da Covid-19 il regime di esenzione Iva, fermo restando il diritto alla detrazione dell’imposta “a monte”, si applica dal 19 maggio 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L 34/2020) e sino al prossimo 31 dicembre 2020: a decorrere dall’1 gennaio 2021 si applicherà, invece, l’aliquota Iva nella misura del 5%.
L’elencazione contenuta nell’articolo 124 del D.L. 34/2020 deve essere intesa come tassativa e non meramente esemplificativa.
IL REGIME IVA DELLE MASCHERINE
Per quanto concerne il regime Iva delle mascherine occorre prima di tutto fare riferimento alla loro diversa tipologia.
Le mascherine FFP2 o equivalenti, per essere utilizzate, devono necessariamente ottenere una certificazione CE (prodotta da un ente certificatore valido), a meno che non abbiano ricevuto l’approvazione all’utilizzo in deroga da parte dell’INAIL.
Le mascherine chirurgiche rappresentano un dispositivo medico di Classe I, per il quale non è necessario il rilascio da un ente certificato della certificazione CE (a differenza dei dispositivi medici di classe II e classe IIR), ma è sufficiente che il produttore apponga la marcatura CE attraverso una specifica dichiarazione di conformità.
Per essere commercializzate, le mascherine “generiche” – che non costituiscano né un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale – devono soddisfare le condizioni richiamate nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 107886/2020, ovvero:
non devono recare la marcatura CE;
devono indicare espressamente che non si tratta di un Dispositivo Medico (DM) o Dispositivo di Protezione Individuale (DPI);
devono essere accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa, che non sono utilizzabili quando sia prescritto l’uso di Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale (per uso sanitario o sui luoghi di lavoro).
In virtù di quanto appena esposto, consegue che l’esenzione Iva si applica alle mascherine chirurgiche e mascherine FFp2/FFp3, anche se prive di marchio CE ma autorizzate in deroga dall’Istituto Superiore della Sanità (le prime) e dall’Inail (le seconde). Mentre le mascherine destinate all’uso della collettività prive della marcatura CE (c.d. anche mascherine generiche) dovrebbero rimanere soggette all’aliquota Iva ordinaria del 22%.
- 3 luglio 2020
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