News da AgreenSERVICE
Detassazione ambientale: raccomandata r.r. o Pec
Uno degli aspetti “in sospeso” relativi alla detassazione ambientale (in vigore sino al 26 giugno 2012) riguarda le modalità con cui deve essere effettuata la comunicazione degli investimenti rilevanti al MISE. Il comma 17 dell’art. 6 della L. 388/2000 (introdotto dall’art. 30 della L. n. 179/2002) disponeva che “Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall’approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma”. A quanto ci consta, in merito alle modalità di effettuazione della suddetta comunicazione non sono stati forniti chiarimenti ufficiali e non è stata predisposta una modulistica specifica. Al fine di fruire della detassazione occorre, tuttavia, ottemperare alla suddetta comunicazione. Di conseguenza, entro un mese dall’approvazione del bilancio, pare opportuno inviare il riepilogo degli investimenti ambientali effettuati (tipologia e ammontare), sulla base dei quali è stata calcolata la detassazione ambientale. In assenza di chiarimenti ufficiali, la comunicazione potrebbe essere inviata tramite raccomandata A/R, indirizzata a: Ministero dello Sviluppo Economico c/o ufficio monitoraggio investimenti ambientali ex art. 6 L. 388/2000, Via del Giorgione, 2/B 00147 ROMA (RM). Qualora si tratti di un’impresa dotata di PEC (art. 16, comma 6 del DL 185/2008 e art. 5, commi 1 e 2 del DL 179/2012), potrebbe essere sufficiente inviare l’elenco degli investimenti ambientali realizzati all’indirizzo PEC del Ministero.
L’Agenzia delle Entrate con la ris. n. 226/2002 ha precisato che gli investimenti ambientali devono essere determinati secondo l’approccio incrementale, in base al quale “i benefici per gli investimenti ambientali sono rigorosamente limitati ai costi di investimento supplementare (sovraccosti) necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale”; “il metodo di calcolo dell’investimento supplementare deve, comunque, ispirarsi a criteri oggettivi basati, per esempio, sul costo di un investimento analogo sotto il profilo tecnico ma che non consenta di raggiungere lo stesso grado di tutela ambientale”. Inoltre, i costi ammissibili devono essere calcolati al netto dei vantaggi economici che l’impresa ha conseguito nel corso dei primi 5 esercizi di entrata in funzione dell’impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive che detti beni hanno permesso di realizzare. Considerate le difficoltà di valutazione e le conoscenze tecniche necessarie, pare opportuno che le caratteristiche dei beni oggetto dell’investimento siano valutate e certificate da periti specializzati. La detassazione genera perdite fiscali riportabili. Con riferimento alla possibilità che la detassazione generi perdite fiscali riportabili, né la norma né i chiarimenti ufficiali relativi all’agevolazione si sono pronunciati a riguardo. Tuttavia, analogamente a quanto affermato con riferimento alla Tremonti-ter (circ. Agenzia delle Entrate 44/2009, par. 4), si ritiene sia possibile riportare, ai sensi degli artt. 8 e 84 del TUIR, le perdite fiscali generate dall’agevolazione. In senso conforme si sono, peraltro, espresse alcune DRE (cfr. Interpello DRE Marche del 30 giugno 2012 e Interpello DRE Toscana 14 marzo 2012).
- 3 dicembre 2012
- / Category AgreenSERVICE
- / Posted By admin
- / Commenti disabilitati su Detassazione ambientale: raccomandata r.r. o Pec
Categorie
Articoli recenti
- TAX CREDIT PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI ALTERNATIVI ALLA PLASTICA MONOUSO
- Credito d’imposta Piano Transizione 5.0
- Comunicazione dati 2023 interventi parti comuni condominiali
- Emilia-Romagna, sovvenzioni a fondo perduto per attività commerciali, bar e ristoranti
- Ritenuta bonifici parlanti al 11% dal 01.03.2024
Archivi
- aprile 2024
- marzo 2024
- febbraio 2024
- gennaio 2024
- dicembre 2023
- settembre 2023
- maggio 2023
- aprile 2023
- marzo 2023
- febbraio 2023
- gennaio 2023
- dicembre 2022
- febbraio 2022
- gennaio 2022
- dicembre 2021
- novembre 2021
- settembre 2021
- luglio 2021
- giugno 2021
- maggio 2021
- marzo 2021
- febbraio 2021
- gennaio 2021
- dicembre 2020
- novembre 2020
- ottobre 2020
- settembre 2020
- agosto 2020
- luglio 2020
- giugno 2020
- maggio 2020
- aprile 2020
- marzo 2020
- febbraio 2020
- dicembre 2019
- novembre 2019
- ottobre 2019
- settembre 2019
- agosto 2019
- luglio 2019
- giugno 2019
- maggio 2019
- febbraio 2019
- gennaio 2019
- dicembre 2018
- ottobre 2018
- luglio 2018
- giugno 2018
- aprile 2018
- marzo 2018
- febbraio 2018
- gennaio 2018
- dicembre 2017
- novembre 2017
- ottobre 2017
- settembre 2017
- luglio 2017
- giugno 2017
- maggio 2017
- aprile 2017
- marzo 2017
- febbraio 2017
- gennaio 2017
- dicembre 2016
- novembre 2016
- ottobre 2016
- settembre 2016
- agosto 2016
- luglio 2016
- giugno 2016
- maggio 2016
- aprile 2016
- marzo 2016
- febbraio 2016
- gennaio 2016
- dicembre 2015
- novembre 2015
- ottobre 2015
- settembre 2015
- luglio 2015
- giugno 2015
- maggio 2015
- aprile 2015
- marzo 2015
- febbraio 2015
- gennaio 2015
- dicembre 2014
- novembre 2014
- ottobre 2014
- settembre 2014
- agosto 2014
- luglio 2014
- giugno 2014
- maggio 2014
- aprile 2014
- marzo 2014
- febbraio 2014
- gennaio 2014
- dicembre 2013
- novembre 2013
- ottobre 2013
- settembre 2013
- agosto 2013
- luglio 2013
- giugno 2013
- maggio 2013
- aprile 2013
- marzo 2013
- febbraio 2013
- gennaio 2013
- dicembre 2012
- novembre 2012
- ottobre 2012