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CREDITO D’IMPOSTA SPESE DI SANIFICAZIONE

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 259854 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui agli artt. 120 e 125 del DL 34/2020.
L’articolo 125 del DL34/2020 riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (di seguito “credito sanificazione”), fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario.
Con riferimento al credito d’imposta per la sanificazione, l’art. 125 comma 4 del DL 34/2020 l’Agenzia ha scelto di prevedere la preventiva presentazione di comunicazioni per la fruizione dell’agevolazione, sulla base delle quali sarà poi determinata una percentuale di spettanza in relazione al complesso dei soggetti interessati, evitando il click day. Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
La comunicazione delle spese ammissibili al credito d’imposta sanificazione va effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.