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CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTI AMBIENTI DI LAVORO

L’articolo 120 (credito adeguamento) riconosce ai soggetti che esercitano determinati tipi attività, un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro al fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID- 19. L’ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80.000 euro.
Il credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro di cui all’art. 120 del DL 34/2020 è previsto SOLAMENTE PER spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività e SOLO PER LE IMPRESE CHE DETERMINATI CODICI ATTIVITA’
Per ottenere il suddetto credito d’imposta “adeguamento ambienti di lavoro”, oltre a rientrare nelle categorie sopra indicate è necessario aver sostenuto una di queste tipologie di spesa:
– Interventi EDILIZI per il rifacimento di ambienti di lavoro da adeguare alle nuove misure di sicurezza Covid;
– Acquisto di ARREDI DI SICUREZZA;
– Spese per ATTIVITA’ INNOVATIVE come SVILUPPO / ACQUISTO DI STRUMENTI E TECNOLOGIE necessarie allo svolgimento di attività lavorativa dei dipendenti e degli utenti (es. SOFTWARE PER PRENOTAZIONI / ORDINAZIONI CLIENTI)
Per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, che può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 soltanto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, la comunicazione delle spese ammissibili può essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021.