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CREDITO D’IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI DAL 01/07/2020

l’articolo 22 del DL 124/2019 riconosce agli esercenti attività di impresa, arti o professioni (con ricavi/compensi non superiori a 400.000,00 euro) un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili. Il credito d’imposta riguarda le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall’1.7.2020. Il credito d’imposta è utilizzabile: i) esclusivamente in compensazione tramite F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97; ii) a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Il credito d’imposta deve essere altresì indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo, ma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento devono: i) trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie ai fini del credito d’imposta (provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2020 n. 181301); ii) trasmettere telematicamente agli esercenti, tramite PEC o mediante pubblicazione nell’on line banking dell’esercente, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte (provv. Banca d’Italia 21.4.2020).