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SPESE DI SANIFICAZIONE CON IVA 22% – SPESE DI PULIZIA IN REVERSE CHARGHE

I corrispettivi relativi alla spese di sanificazione vanno fatturati con applicazione dell’Iva 22% e sono esclusi da reverse charge.
L’articolo 1, comma 1, lettera e, del dm Industria 274/1997 definisce la sanificazione «un complesso di procedimenti e operazioni poste in essere per rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore».
Quindi si tratta di un intervento collegato all’attività di pulizia, ma che non parrebbe ritenersi equivalente o comunque indistinguibile.
Le prestazioni di semplice pulizia rientrano fra quelle indicate nei codici Ateco 81.21.00 e 82.22.02, e non comprendono le altre attività di pulizia specializzata di edifici, nonché le prestazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, che restano soggette alla fatturazione con Iva esposta.
Occorrerà pertanto che l’addebito dei corrispettivi per le prestazioni di sanificazione sia indicato in fattura con applicazione del regime di Iva esposta e, separatamente, si indichino le prestazioni di pulizia, in regime di reverse charge in presenza di committente soggetto passivo Iva.
Se la fatturazione dovesse risultare unitaria, comprendendo indistintamente pulizia e sanificazione, si dovrà applicare il regime dell’Iva esposta in tutti i casi.
Si sottolinea infine che, per le prestazioni di sanificazione, l’articolo 125 del decreto Rilancio (DI 34/2020) prevede un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute.