News da Battistini e Sirri
Imposta di bollo sui registri contabili – nuovi chiarimenti
Per la tenuta del libro giornale / libro degli inventari è dovuta l’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, lett. a), Tariffa parte I, DPR n. 642/72.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito all’imposta di bollo dovuta sui libri e registri contabili precisando che la stessa va assolta: tramite mod. F24 qualora i libri e registri siano tenuti in “modalità informatica”; tramite contrassegno ovvero mod. F23 in caso di tenuta con “sistemi meccanografici” e trascrizione (stampa) su supporto cartaceo.
L’Agenzia è con la Risposta 17.5.2021, n. 346, evidenziando che ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, dovuta nella misura di € 16 per le società di capitali ovvero € 32 per ditte individuali / società di persone / cooperative, “occorre distinguere se i registri contabili e i libri sociali sono tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo ovvero tenuti in modalità informatica”.
TENUTA REGISTRI CON SISTEMI MECCANOGRAFICI E TRASCRIZIONE SU CARTA
Qualora i registri siano tenuti con “sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo”, secondo quanto specificato dall’Agenzia nella Risposta n. 346 in esame, l’imposta di bollo pari a € 16 / 32, è dovuta ogni 100 pagine o frazione di esse e va assolta, prima che il registro sia posto in uso, ossia antecedentemente all’effettuazione delle annotazioni (stampa) sulla prima pagina numerata, alternativamente tramite: – apposito contrassegno telematico (dato che l’imposta di bollo deve essere assolta prima che il libro sia posto in uso, l’acquisto dei contrassegni deve avvenire entro il termine ex art. 7, comma 4-ter, DL n. 357/94, in cui è effettuata la stampa su carta, ossia entro 3 mesi decorrenti dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di riferimento. Con riguardo, ad esempio, alla stampa del libro giornale relativo al 2020, entro il 28.2.2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare); – mod. F23, utilizzando il codice tributo “458T”.
TENUTA REGISTRI IN MODALITÀ INFORMATICA
Nel caso in cui i registri siano tenuti in “modalità informatica” risulta applicabile quanto disposto dall’art. 6, comma 1, DM 17.6.2014 in base al quale “l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,con modalità esclusivamente telematica”.
In merito l’Agenzia, nella Risposta n. 346 in esame, specifica che costituiscono “documenti informatici fiscalmente rilevanti”, per i quali l’imposta di bollo va assolta tramite mod. F24, i libri e registri di cui al citato art. 16, lett. a), nonché le fatture, note e simili di cui all’art. 13, n. 1, Tariffa parte I, DPR n. 642/72.
L’imposta dovuta tramite mod. F24 va versata, relativamente ai registri “utilizzati durante l’anno”, inteso, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.4.2015, n. 43/E quale anno solare, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
- 26 maggio 2021
- / Category Battistini e Sirri, StudioNoveSei
- / Posted By admin
- / Commenti disabilitati su Imposta di bollo sui registri contabili – nuovi chiarimenti
Categorie
Articoli recenti
- TAX CREDIT PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI ALTERNATIVI ALLA PLASTICA MONOUSO
- Credito d’imposta Piano Transizione 5.0
- Comunicazione dati 2023 interventi parti comuni condominiali
- Emilia-Romagna, sovvenzioni a fondo perduto per attività commerciali, bar e ristoranti
- Ritenuta bonifici parlanti al 11% dal 01.03.2024
Archivi
- aprile 2024
- marzo 2024
- febbraio 2024
- gennaio 2024
- dicembre 2023
- settembre 2023
- maggio 2023
- aprile 2023
- marzo 2023
- febbraio 2023
- gennaio 2023
- dicembre 2022
- febbraio 2022
- gennaio 2022
- dicembre 2021
- novembre 2021
- settembre 2021
- luglio 2021
- giugno 2021
- maggio 2021
- marzo 2021
- febbraio 2021
- gennaio 2021
- dicembre 2020
- novembre 2020
- ottobre 2020
- settembre 2020
- agosto 2020
- luglio 2020
- giugno 2020
- maggio 2020
- aprile 2020
- marzo 2020
- febbraio 2020
- dicembre 2019
- novembre 2019
- ottobre 2019
- settembre 2019
- agosto 2019
- luglio 2019
- giugno 2019
- maggio 2019
- febbraio 2019
- gennaio 2019
- dicembre 2018
- ottobre 2018
- luglio 2018
- giugno 2018
- aprile 2018
- marzo 2018
- febbraio 2018
- gennaio 2018
- dicembre 2017
- novembre 2017
- ottobre 2017
- settembre 2017
- luglio 2017
- giugno 2017
- maggio 2017
- aprile 2017
- marzo 2017
- febbraio 2017
- gennaio 2017
- dicembre 2016
- novembre 2016
- ottobre 2016
- settembre 2016
- agosto 2016
- luglio 2016
- giugno 2016
- maggio 2016
- aprile 2016
- marzo 2016
- febbraio 2016
- gennaio 2016
- dicembre 2015
- novembre 2015
- ottobre 2015
- settembre 2015
- luglio 2015
- giugno 2015
- maggio 2015
- aprile 2015
- marzo 2015
- febbraio 2015
- gennaio 2015
- dicembre 2014
- novembre 2014
- ottobre 2014
- settembre 2014
- agosto 2014
- luglio 2014
- giugno 2014
- maggio 2014
- aprile 2014
- marzo 2014
- febbraio 2014
- gennaio 2014
- dicembre 2013
- novembre 2013
- ottobre 2013
- settembre 2013
- agosto 2013
- luglio 2013
- giugno 2013
- maggio 2013
- aprile 2013
- marzo 2013
- febbraio 2013
- gennaio 2013
- dicembre 2012
- novembre 2012
- ottobre 2012