News da Battistini e Sirri

Imposta di bollo sui registri contabili – nuovi chiarimenti

Per la tenuta del libro giornale / libro degli inventari è dovuta l’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, lett. a), Tariffa parte I, DPR n. 642/72.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito all’imposta di bollo dovuta sui libri e registri contabili precisando che la stessa va assolta: tramite mod. F24 qualora i libri e registri siano tenuti in “modalità informatica”; tramite contrassegno ovvero mod. F23 in caso di tenuta con “sistemi meccanografici” e trascrizione (stampa) su supporto cartaceo.
L’Agenzia è con la Risposta 17.5.2021, n. 346, evidenziando che ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, dovuta nella misura di € 16 per le società di capitali ovvero € 32 per ditte individuali / società di persone / cooperative, “occorre distinguere se i registri contabili e i libri sociali sono tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo ovvero tenuti in modalità informatica”.
TENUTA REGISTRI CON SISTEMI MECCANOGRAFICI E TRASCRIZIONE SU CARTA
Qualora i registri siano tenuti con “sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo”, secondo quanto specificato dall’Agenzia nella Risposta n. 346 in esame, l’imposta di bollo pari a € 16 / 32, è dovuta ogni 100 pagine o frazione di esse e va assolta, prima che il registro sia posto in uso, ossia antecedentemente all’effettuazione delle annotazioni (stampa) sulla prima pagina numerata, alternativamente tramite: – apposito contrassegno telematico (dato che l’imposta di bollo deve essere assolta prima che il libro sia posto in uso, l’acquisto dei contrassegni deve avvenire entro il termine ex art. 7, comma 4-ter, DL n. 357/94, in cui è effettuata la stampa su carta, ossia entro 3 mesi decorrenti dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di riferimento. Con riguardo, ad esempio, alla stampa del libro giornale relativo al 2020, entro il 28.2.2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare); – mod. F23, utilizzando il codice tributo “458T”.
TENUTA REGISTRI IN MODALITÀ INFORMATICA
Nel caso in cui i registri siano tenuti in “modalità informatica” risulta applicabile quanto disposto dall’art. 6, comma 1, DM 17.6.2014 in base al quale “l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,con modalità esclusivamente telematica”.
In merito l’Agenzia, nella Risposta n. 346 in esame, specifica che costituiscono “documenti informatici fiscalmente rilevanti”, per i quali l’imposta di bollo va assolta tramite mod. F24, i libri e registri di cui al citato art. 16, lett. a), nonché le fatture, note e simili di cui all’art. 13, n. 1, Tariffa parte I, DPR n. 642/72.
L’imposta dovuta tramite mod. F24 va versata, relativamente ai registri “utilizzati durante l’anno”, inteso, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.4.2015, n. 43/E quale anno solare, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.