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LIBRO INVENTARI ANNO 2011 entro il 30 dicembre 2012
Ai sensi dell’art. 2217 c.c. l’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa. La scadenza per la sua redazione è fissata entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi: tenuto conto che i contribuenti che esercitano attività d’impresa sono tenuti alla trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento ne discende che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il prossimo 30.12.2012 deve essere redatto e stampato l’inventario relativo all’anno 2011. L’inventario si chiude con il bilancio (ivi inclusa la Nota integrativa, se redatta) con l’indicazione dell’utile conseguito o della perdita subita. La normativa fiscale (Art. 15 DPR 600/1973), a dispetto di quanto prescritto dalla normativa civilistica, contempla: – una specifica disciplina in merito alla tenuta anche dei registri civilistici; – prevede la necessità per l’imprenditore commerciale di tenere ulteriore documentazione; in particolare deve essere riportato l’elenco e la valutazione delle attività e delle passività dell’impresa. La redazione dell’inventario risulta tenuta al rispetto del requisito dell’analiticità che potrà essere assolto tramite: l’indicazione in dettaglio, sullo stesso, di tutti gli elementi costituenti l’attivo e il passivo patrimoniale; l’indicazione sintetica delle poste, ma con l’obbligo di conservazione delle distinte analitiche di tali elementi. Anche con riferimento alle voci del Conto economico è necessario suddividere le singole voci del bilancio presentato sulla base dei conti della contabilità generale che le compongono; detto adempimento è compiuto con la stampa del bilancio contabile della società. Ai sensi dell’art. 2215 del Codice Civile, il libro degli inventari deve essere numerato progressivamente e non è soggetto né a bollatura né a vidimazione iniziali. Prima di utilizzare il libro inventari è necessario pagare l’imposta di bollo. La misura di tale imposta varia a seconda che l’impresa sia soggetta, o meno, al pagamento della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri. Società di capitali: bollo € 14,62 ogni 100 pagine o frazione, tassa di concessione governativa (entro 16/3 di ogni anno) da € 309,87 a € 516,46. Altri soggetti € 29,24 ogni 100 pagine o frazione senza alcuna tassa di concessione governativa. L’imposta di bollo deve essere corrisposta per ogni 100 fogli o frazione e può essere pagata, alternativamente: applicando una marca sulla prima o sull’ultima pagina del libro inventari; utilizzando il modello F 23 utilizzando il codice tributo 458 T – “imposta di bollo su libri e registri”. Si ricorda che l’imposta di bollo deve essere assolta in via preventiva, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o sulle successive cento. (Agenzia delle entrate, circolare 22 ottobre 2001, n. 92/E). E’ indispensabile che il libro degli inventario vi sia sottoscritto dall’imprenditore, ovvero nel caso di società dal legale rappresentante della stessa: solo con la firma apposta in calce allo stesso, vi sarà l’assunzione di responsabilità circa la correttezza e la veridicità di quanto in esso esposto.
- 14 dicembre 2012
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