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RIAPERTURA TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI 2013
L’articolo 1, comma 473, della legge di stabilità 2013 rinnova la facoltà per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali di procedere alla determinazione del valore dei terreni agricoli ed edificabili, nonché delle partecipazioni in società di ogni tipo e oggetto a eccezione di quelle quotate in mercati regolamentati, con riferimento ai beni posseduti e ai valori correnti di mercato alla data del 01-01-2013, asseverando la perizia e versando l’imposta sostitutiva (o la prima rata) entro il 30-06-2013.
Non è stato richiamato l’articolo 7, comma 2, del Dl 70/2011, che prevede di detrarre l’imposta sostitutiva già versata nelle precedenti rivalutazioni; tuttavia tale disposizione, essendo ora a regime, si applica anche in questa occasione, con possibilità di effettuare la rideterminazione del valore al ribasso senza assolvere l’imposta sostitutiva. I codici tributo sono invariati: «8055» per le partecipazioni e «8056» per i terreni. L’imposta sostitutiva è del 4% per i terreni e partecipazioni qualificate (superiori al 20% del capitale sociale per le società di capitali ed al 25% per le società di persone) o del 2% per le partecipazioni non qualificate.
- 3 gennaio 2013
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