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VENDITE AGROALIMENTARI: I CASI DI ESONERO DALL’ART. 62
Non è più necessario stipulare il contratto in forma scritta per le vendite di prodotti agricoli ed alimentari tra produttori agricoli: lo stabilisce la legge 221/2012, in vigore dal 19 dicembre. Non devono nemmeno essere rispettati i termini di pagamento. Pertanto, integrando le disposizioni del Dm 199 del 19 ottobre 2012 con l’articolo 36 del Dl 179/2012 (legge 221/2012), i casi di esonero dagli obblighi sanciti dall’articolo 62 del Dl 1/2012 sono i seguenti: cessioni nei confronti di consumatori finali e cioè le persone fisiche che acquistano prodotti agricoli e alimentari per scopi estranei alla attività imprenditoriale eventualmente svolta; cessioni istantanee di prodotti medesimi con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito; conferimenti di prodotti agricoli e alimentari effettuati da imprenditori agricoli soci alle cooperative agricole; analoga esenzione sussiste per i passaggi dei prodotti agricoli alle organizzazioni di produttori (Dlgs 102/2005) e i conferimenti di prodotti ittici tra imprenditori ittici (articolo 4 Dlgs 4/2012).
- 8 gennaio 2013
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