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Contratti di appalto: le ritenute a garanzia ai fini Iva
Nell’ambito edile i contratti di appalto prevedono spesso clausole tipiche in forza delle quali il committente, all’atto dei pagamenti dovuti all’appaltatore in acconto o in base ai S.A.L., trattiene una determinata percentuale – oscillante tra il 2% e il 10% – a titolo di “ ritenuta a garanzia”, al fine di assicurarsi contro possibili difformità o vizi dell’opera, ovvero rispetto alla corretta esecuzione degli adempimenti contributivi previsti a carico dell’appaltatore di cui egli possa essere chiamato a rispondere in solido con quest’ultimo. Dal punto di vista fiscale: se la ritenuta a garanzia a tutela dei contributi previdenziali, tali somme si configurano come corrispettivo, e quindi assoggettate ad Iva; se la ritenuta a garanzia a tutela della corretta esecuzione dei lavori, e di fatto sottoposta alla condizione sospensiva di accettazione dei lavori (collaudo), tali somme vanno assoggettate ad Iva, solo al realizzarsi della condizione sospensiva.
- 13 maggio 2013
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