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Tablet: trattamento fiscale
La grande diffusione di dispositivi mobili quali i TABLET ha suscitato alcuni dubbi circa il relativo trattamento fiscale. In assenza di chiarimenti in merito si ritiene che agli stessi sia applicabile la disciplina prevista per i computer portatili per quanto riguarda il costo d’acquisto, mentre le spese d’impiego siano da considerare spese telefoniche. L’IVA riferita al costo d’acquisto e alle spese d’impiego è detraibile in base al principio di inerenza. In virtù della suddetta assimilazione al computer portatile, il costo d’acquisto del TABLET è interamente deducibile, mentre per le spese connesse con l’impiego del tablet, trattandosi di spese telefoniche, le stesse sono deducibili, ai sensi dell’art. 102, comma 9, TUIR, nella misura dell’80%. L’IVA relativa all’acquisto del tablet è detraibile in base al principio generale di inerenza, pertanto è interamente detraibile a condizione che l’utilizzo del bene sia riferibile esclusivamente all’attività d’impresa o di autonomo. Considerato che la dimostrazione dell’uso esclusivo non è molto agevole, è verosimile ipotizzare una detrazione nella misura dell’50% in virtù del relativo utilizzo “promiscuo”.
- 17 ottobre 2013
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