News da Battistini e Sirri

LA PUBBLICITA’ PER CONTO TERZI SUI VEICOLI STRADALI

L’art. 57 del Regolamento attuativo del Codice della Strada stabilisce che per i veicoli diversi dai Taxi e da quelli adibiti al trasporto di linea o non di linea, la pubblicità è ammessa solo se effettuata nell’interesse esclusivo dell’intestatario del veicolo ovvero, se eseguita per conto terzi, qualora sia esclusivamente a titolo gratuito.