News da Battistini e Sirri

DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI DEI CANONI DI AFFITTO ABITAZIONI

In deroga al limite di euro 1.000 (mille) per i pagamenti in contanti è disposto l’obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo ammontare, con mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio, bonifico bancario, assegno, ecc.) in grado di assicurare la tracciabilità, anche ai fini dell’asseverazione di patti contrattuali per la fruizione, da parte del locatore / conduttore, di agevolazioni e detrazioni fiscali (ad esempio, ex art. 16, TUIR). Tale disposizione non opera per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali.